Rai e legge Gasparri
Da molti anni il tema dell’informazione costituisce terreno di aspri conflitti politici che comprensibilmente coinvolgono soprattutto la RAI, in quanto ente chiamato a garantire un servizio pubblico essenziale in regime di effettiva imparzialità.
La privatizzazione della RAI, tenuto conto delle difficoltà gestionali con cui da anni è alle prese l’azienda e delle distorsioni che, proprio con riferimento all’attività informativa, il controllo esercitato dal sistema politico sull’azienda continua a produrre, può essere un rimedio efficace al fine di garantire un sistema informativo realmente pluralista. La privatizzazione non comporta infatti soltanto l’eliminazione del canone, ma un più efficace sistema di controlli sull’imparzialità dell’informazione. Le contraddizioni scaturenti dal fatto che lo Stato è al tempo stesso gestore dell’azienda e controllore della imparzialità del sistema informativo potrebbero così essere eliminate alla radice. In ogni caso, però, a tal fine si richiede una radicale riforma del sistema dei controlli che oggi appare scarsamente efficace ed affidabile, come dimostrano le quotidiane polemiche alle quali esso dà luogo.
Si tratta di fare i conti in questo campo con un sistema di norme e di autorità vigilanti poco armonico ed efficiente.
La scarsa efficacia dei controlli dipende anche dal fatto che gli organi di garanzia sull’informazione presentano una composizione collegiale che rispetta gli assetti degli organi di rappresentanza politica. Fino al ’97, invece, queste funzioni erano svolte da un organo monocratico: il garante per la Radiotelevisione e l’Editoria, la cui nomina era meno esposta a patteggiamenti politici e pratiche lottizzatrici. Oggi l’autorità di garanzia riproduce sostanzialmente lo stesso equilibrio rappresentativo che caratterizza la Commissione parlamentare di vigilanza; l’Autorità quindi corre gli stessi rischi di contrapposizione tra schieramenti partitici e di insuperabili veti a cui è esposta inevitabilmente l’attività della Commissione parlamentare. La scarsa operatività, poi, della Commissione parlamentare e della autorità di garanzia dipende, oltre che dalla ripetitività delle loro competenze, dal fatto che tali organi sono chiamati ad applicare una normativa insieme eccessivamente dettagliata e caotica, riconducibile ad una miriade di fonti tra loro poco coordinate. Da questo punto di vista sarebbe auspicabile una semplificazione e armonizzazione delle fonti normative che regolano la materia attraverso un testo unico agile, facilmente accessibile a tutti gli operatori del settore, aperto a recepire gli adeguamenti delle normative vigenti imposti dalla costante innovazione tecnologica che caratterizza comprensibilmente questo settore. Troppo poco finora si è fatto in questo senso.
Il vero problema però dell’informazione è costituito dal monopolio di fatto esercitato dal leader del più grande partito italiano, nonché Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, sulle TV.
La difficoltà di far approvare una legge che rompa questa concentrazione di Tv nelle mani di una sola persona, proprietaria di un gruppo ed in grado di gestire ”politicamente“ l’altro gruppo, quello pubblico, emerge in modo lampante dalla ”impossibile obiettività“ che connota i comportamenti della maggioranza, che ha fatto approvare dal Parlamento una legge di riforma del settore (la Gasparri) che tutela adeguatamente le posizioni acquisite dal gruppo di proprietà del Presidente del Consiglio.
La Corte Costituzionale nel corso di questi anni ha sollecitato il Parlamento a provvedere ad una seria regolamentazione del settore, legiferando in modo tale da superare la situazione di duopolio che fa capo alla Rai e a Mediaset.
La Corte Costituzionale peraltro con le sue sentenze ha anche suggerito i contenuti di una legge finalmente adeguata.
La Legge Gasparri non comporta, realisticamente, né un’autentica privatizzazione né una più efficace garanzia per un effettivo servizio pubblico da parte della RAI. La sopravvivenza del canone continua a coesistere con il tetto pubblicitario garantendo così, per Mediaset un afflusso incondizionato.
In verità si è alla vigilia di profonde innovazioni: l’avvento e lo sviluppo del digitale terrestre, l’aumento degli abbonati alle trasmissioni a pagamento via satellite, l’inizio della diffusione tv via internet. Ci troviamo, quindi, già di fronte a milioni di utenti di queste nuove tecnologie, il che comporterà ulteriori, nuove fasi di assestamento da parte dei telespettatori.
Il pericolo vero è che questo profondo rivolgimento finirà col produrre, così come è accaduto negli Stati Uniti, un ulteriore approccio commerciale della tv generalista, prosciugando progressivamente gli spazi del cosiddetto ”servizio pubblico“ che già adesso viene collocato nei palinsesti, addirittura nelle fasce notturne. Senza demagogia si può quindi affermare che i cittadini a basso reddito si rifugiano nella tv generalista pressoché gratuita, mentre gli altri con redditi superiori sono in grado, attraverso una nuova forma di canone, di scegliere le offerte di programmi che provengono dalle tv satellitari o da altre forme di trasmissione.
Tutto questo conferma quindi come sia necessario rivedere la cosiddetta Legge Gasparri, che già manifesta i suoi clamorosi limiti appena entrata in vigore.
Anche le soluzioni prospettate nell’ambito del centrosinistra, come l’ipotesi di dividere la RAI in società commerciali e quindi senza canone e società per il servizio pubblico, con canone, presenta dei limiti sia per l’insufficienza delle fonti finanziarie per quel che riguarda il servizio pubblico, sia perché l’inevitabile superamento del tetto pubblicitario per la parte commerciale colpirebbe il mondo dell’editoria che già oggi manifesta fortissime critiche alla Legge Gasparri.
Tutto questo rende quindi necessario superare, al più presto questa fase transitoria, ma importante, per cogliere in pieno, i riflessi delle nuove tecnologie di fronte alle scelte dei telespettatori.

Reddito minimo
I riformisti non possono difendere le conquiste fatte nel secolo passato, il ”secolo socialdemocratico“, senza porsi i problemi prodotti dalla rivoluzione demografica.
La rivoluzione demografica tende a spostare la maggior parte delle risorse destinate allo Stato sociale a favore della previdenza.
Si apre così un conflitto tra le generazioni in cui ovviamente il sindacato non può prendere solo le parti di coloro che sono integrati nel sistema produttivo.
La riforma della previdenza consentirà risparmi che dovranno essere destinati alle categorie sociali che da quella riforma sono nettamente penalizzati.
L’allungamento dell’età lavorativa ritarda infatti l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Si tratta di un ritardo che non deve influire sulla fruizione dei diritti di cittadinanza di tanti cittadini, che vanno ”indennizzati“ quindi attraverso la corresponsione di un reddito minimo. Il reddito minimo è il necessario scudo protettivo che va predisposto per evitare che le forme di precarizzazione del lavoro, che si diffondono sempre più, creino comprensibili, diffuse inquietudini soprattutto nel mondo giovanile e nel mondo femminile.
Il sindacato non può difendere il mondo di ieri, caratterizzato da forti livelli di sicurezza, disinteressandosi del mondo di domani, in relazione al quale si diffonde tanta insicurezza essendovi troppe variabili imprevedibili.
Il destino delle riforme non può dipendere dal tipo di tutela che ricevono coloro che nella situazione presente vedono garantiti i propri diritti. Ciò in particolare è evidente tutte le volte in cui si tratta di rinnovare un servizio, un apparato amministrativo da cui dipende il benessere di un numero grande o grandissimo di cittadini utenti. Il primo pensiero del sindacato (in ciò sostenuto da una parte della sinistra) spesso corre agli addetti ai servizi, al comparto che si vuole modificare, al gestore. Vengono così sempre prima i medici e gli infermieri rispetto ai malati, gli impiegati delle banche rispetto ai risparmiatori, i professori e i bidelli rispetto agli studenti, i commercianti rispetto agli acquirenti e così via.
Occorre che le politiche tendenti a sostenere coloro i quali sono collocati ai margini del mercato del lavoro, sia pure temporaneamente, siano basate però su una precisa cultura dei doveri. E’ doveroso garantire il sostegno alla disoccupazione, un sostegno che è attualmente tra i più bassi d’Europa. Ed è giusto che esso sia accompagnato anche dalla istituzione di un reddito minimo garantito da erogare a termine per situazioni di particolare criticità sociale le cui soluzioni vadano costruite in un certo arco di tempo. Non si tratta di una ”società assistenziale“, ma di una società solidale che non vuole abbandonare per strada i più deboli e che modernamente, seguendo l’esempio anglosassone considera liberale investire sui giovani attraverso un reddito minimo di cittadinanza.
Gli assegni di disoccupazione vanno però accompagnati da politiche organiche di riqualificazione e di ricollocazione sul mercato del lavoro, coinvolgendo le parti sociali, e devono essere suscettibili di decurtazione o abolizione nel caso di plurimi rifiuti di un posto di lavoro.

Responsabilità dei magistrati
Il problema della responsabilità disciplinare dei magistrati è un problema che si pone da molti anni e che non ha trovato finora risposte appaganti, nonostante che sull’argomento sia stata promossa una iniziativa referendaria che ha registrato una larga maggioranza a favore della introduzione nel nostro ordinamento di una ”seria“ disciplina dell’istituto. I partiti promotori del referendum per la giustizia giusta hanno avuto l’indubbio merito di avere aperto per la prima volta una discussione sulla giustizia fino ad allora assente nonostante la diffusa insoddisfazione dei cittadini. Tuttavia la legge sulla responsabilità civile dei magistrati poi varata è ancora più protettiva della vecchia legge abrogata dai referendum. Quanto è accaduto conferma la straordinaria influenza esercitata dai magistrati sull’intero processo legislativo (vd. ”Politicizzazione della giustizia“). Il problema non è tanto quello di rendere sulla carta più severo l’accertamento della responsabilità del magistrato che si dimostra professionalmente inadeguato o che colpevolmente vìola i doveri del suo ufficio, ma di organizzare un efficace meccanismo sanzionatorio nei fatti nei confronti dei magistrati negligenti, indolenti, superficiali, arroganti.
L’opinione pubblica assiste sempre più sconcertata alle sistematiche assoluzioni concesse dal CSM ai magistrati colpevoli anche di gravi infrazioni disciplinari. E d’altra parte non può che essere così visto che la maggioranza del CSM è costituita da magistrati eletti dai colleghi, che debbono rispondere alle aspettative dei propri elettori. La responsabilità disciplinare, secondo la Costituzione, è di esclusiva competenza del Ministro della Giustizia – il quale, solo, è responsabile di fronte al Parlamento del buon andamento della giustizia. Con legge ordinaria, poi, la titolarità dell’azione disciplinare fu estesa al PG presso la Corte di Cassazione, che è anche membro di diritto del CSM, ovvero parte della stessa istituzione chiamata a giudicare il comportamento dei magistrati. Si ponevano così le premesse per la determinazione di gravi squilibri nel sistema.
I socialisti propongono, dunque, di ripristinare la originaria esclusività dell’azione disciplinare nelle mani del Ministro della Giustizia, al fine di garantire un efficace sistema di pesi e contrappesi nei rapporti tra politica e giustizia.

Ricerca
E’ difficile, senza massicci, investimenti attivare le intelligenze.
La ricerca scientifica italiana versa, come è noto, in condizioni precarie anzitutto per la scarsità di finanziamenti. La ricerca però è anche ostacolata da incomprensioni, pregiudizi, che riguardano la stessa libertà della ricerca, che per molti deve essere rispettosa dei vincoli etici. La prima emergenza in questo senso si è avuta sul tema degli OGM. Gli Organismi Geneticamente Modificati hanno ormai largo impiego sia in agricoltura che nell’allevamento animale, ma la loro diffusione viene ostacolata, in Europa e in Italia, dagli impedimenti posti in essere dal fondamentalismo verde come pure da altri soggetti, politici e culturali, ostili alle novità. Ancor più grave appare la situazione relativa a quei rami delle biotecnologie (cfr. ”Biotecnologie“) che investono direttamente la problematica medica. Questa valutazione non ha, però, mai portato i socialisti a sottovalutare il principio di precauzione che in questo campo è fondamentale. In ogni caso il consumatore deve essere informato nel dettaglio se gli alimenti che acquista e che mangia derivano da OGM. Punti dolenti in materia di libertà della ricerca sono costituiti poi dalla cosiddetta ”clonazione“ e dalle cellule staminali.
Una corretta informazione è importante per evitare di confondere ”clonazione terapeutica“ e ”clonazione umana“. La ”clonazione terapeutica“ ha per scopo rendere possibile la cura di malattie degenerative dei tessuti e di certi organi mediante la produzione (o riproduzione) in laboratorio di embrioni come fonte di cellule staminali; essa nulla ha a che vedere con il tentativo di riprodurre l’uomo: l’esistenza di questa possibilità sul piano meramente tecnico è semmai ragione di più per regolamentare e rendere trasparente la ricerca scientifica.
Occorre purtroppo dire che una delle fonti più forti di questi divieti, ingiustificati, allarmistici e destituiti di ogni fondamento verificabile è costituita dalle gerarchie ecclesiastiche. Questi, alle quali si deve anche il ”no“ intransigente ad ogni forma di controllo delle nascite come alla diffusione della fecondazione artificiale o assistita (vd. ”Fecondazione assistita“, ”Libertà di coscienza“), oppone un rifiuto ”assoluto“ all’impiego delle cellule staminali embrionali, anche prelevate da quegli embrioni congelati, destinati a sicura distruzione perché non utilizzati nella fecondazione assistita. Come è noto, secondo la dottrina vaticana, l’embrione va considerato di già un ”essere umano“. Con analoga motivazione la Chiesa ha espresso la sua contrarietà anche ad ogni forma di ”clonazione terapeutica“. Così, alcuni scienziati hanno ripiegato su una linea di minor resistenza, affermando che risultati importanti possono essere conseguiti utilizzando staminali adulte. In Europa, con l’eccezione della Gran Bretagna, vige un regime di sostanziale proibizione per la ricerca sulle cellule embrionali. Una obiezione di fatto ai tentativi di bloccare la ricerca e l’utilizzo di materiale embrionale ci viene dalla vicenda dell’embrione clonato qualche anno fa in un laboratorio privato negli USA, la quale ci dimostra che nessun divieto può fermare la ricerca scientifica.

Riformismo
Riformismo è un termine di origine religiosa: ”riformisti“ si denominavano quei riformatori italiani che pur non separandosi dal cattolicesimo, intesero rinnovarlo e modernizzarlo. Allo stesso modo i ”riformisti“ non intesero mai allontanarsi o ripudiare il socialismo, i suoi principi ed i suoi traguardi, bensì innovarli ed aggiornarli sul metro delle trasformazioni economiche e delle nuove esigenze sociali. In tal senso si può dire appunto che il riformismo ha costituito una sorta di ”riforma protestante del socialismo“, in quanto l’ha liberato da quel dogmatismo di matrice marxista che – specie nella versione leninista – l’aveva trasformato in una nuova Chiesa.
Pertanto esso è laico, rifiuta dogmi, liturgie che sono tipiche di una ideologia onnipervasiva, nonché ogni messaggio salvifico che si oppone al libero dispiegarsi del pensiero, della critica, della libertà di espressione e di analisi. Il riformismo rispetta l’indipendenza della scienza e dell’arte, nonché l’autonomia della società civile, che deve essere libera di organizzarsi senza piegarsi ad un modello precostituito.
Carattere peculiare del riformismo è stata la concretezza e la capacità realizzatrice, una volta individuate le risposte da dare ai problemi che la società deve affrontare, da quelli sociali a quelli dello sviluppo economico, a quelli della pace e della difesa delle istituzioni democratiche.
E’ tale ispirazione – di metodo e di contenuto – che ha permesso al movimento socialista di stampo riformista di creare, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, il ”miracolo“ dello Stato sociale, che costituisce l’autentica rivoluzione pacifica dell’epoca contemporanea. Una rivoluzione che ha fatto definire il ventesimo secolo come il ”secolo socialdemocratico“. In conseguenza dell’affermarsi del Welfare s’è venuta a creare una profonda trasformazione nella struttura delle società più avanzate con un processo di socializzazione della ricchezza collettiva, che trasferisce alle scelte pubbliche circa la metà del reddito prodotto annualmente da ciascun paese. Questo significa che per effetto dell’azione riformista si è prodotta una radicale mutazione genetica nel sistema che si definiva capitalistico, che oggigiorno assume una natura profondamente diversa da quella sua originaria.
Se lo Stato sociale costituisce il pilastro di quello che può definirsi il ”modello di cultura“ riformista, gli altri due pilastri sono rappresentati dal laicismo e dal garantismo: cioè due aspetti fondamentali di quello Stato di diritto che sono essenziali alla visione ed all’iniziativa del riformismo socialista, e ne contrassegnano anche la propria identità.
In realtà per dirsi riformisti bisogna coerentemente proporre e fare riforme. E soprattutto non avere paura. Anche perché, come sostenevano i vecchi riformisti, fare le riforme può essere impopolare, ma non farle è antipopolare. E ci vuole coraggio. E contrariamente a Don Abbondio, chi il coraggio non ce l’ha, se lo deve dare.

Ripudio della guerra
In occasione dei conflitti locali esplosi dopo la fine della guerra fredda nelle diverse regioni del mondo, si è molto discusso in Italia, ma non solo in Italia, della legittimazione degli Stati a intervenire in armi sul territorio di altri Stati per garantire la pace e la sicurezza internazionali, sempre più spesso minacciate dalle violazioni dei diritti umani e da altre gravi emergenze umanitarie (carestie, malattie, esodi biblici). Da parte di alcune forze della sinistra italiana si è poi osservato, tutte le volte in cui il Parlamento si è occupato delle missioni militari di pace, che la nostra Costituzione ripudiando la guerra (art. 11) non consente forme di ingerenza militare, che violano la sovranità degli Stati, neppure al fine di proteggere i diritti umani violati. C’è chi in questo senso continua a rilevare che solo l’ONU può decidere il se e il come intervenire per ragioni umanitarie, e chi si spinge addirittura ad affermare che neppure l’ONU può violare la domestic jurisdiction degli Stati, che viene considerata inviolabile dai principi fondamentali della Carta ONU. Riteniamo che un grande paese come l’Italia, nel pieno rispetto della Costituzione, non possa venire meno al proprio dovere di essere costruttore di pace anche attraverso azioni basate sul ricorso alla forza militare. E tuttavia il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione limita l’ingerenza umanitaria al raggiungimento di obiettivi che certamente non possono comprendere anche quello di influire comunque sulla situazione politica interna degli Stati, sia pure per migliorarne le condizioni di vivibilità democratica. Se ciò fosse consentito, la Comunità Internazionale dovrebbe intervenire in armi forse nella maggior parte degli Stati del mondo, tante sono le violazioni dei diritti umani e delle garanzie democratiche, che avvengono nelle diverse regioni. Occorre anzitutto definire meglio il concetto di ”ripudio della guerra“ in un mondo come quello in cui viviamo, caratterizzato da forme di interdipendenza sempre più estese, e quindi da un mutamento sempre più significativo dello stesso concetto di minaccia alla pace (che comprende situazioni prima assolutamente coperte dalla nozione di ”affari interni“ agli Stati, come tali inaccessibili al controllo della Comunità Internazionale). Occorre però anche ridefinire il ruolo, più o meno vincolante, che l’ONU deve avere ai fini del riconoscimento dell’esistenza dei requisiti minimi che fanno di una missione militare di pace una forma di ingerenza legittima negli affari interni di un determinato paese. Quando è entrata in vigore la Costituzione l’unica organizzazione internazionale che si occupava di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, potendo a tal fine anche ricorrere a misure coercitive, era quella delle N.U. E’ chiaro quindi che l‘art.11 della Costituzione, quando ammette limitazioni della sovranità nazionale proprio per favorire la pace e la sicurezza internazionali, ha presente, pur senza farne espressa menzione, il ruolo che avrebbero giocato in questo campo le N.U. In un mondo più confuso e più disordinato, come quello in cui viviamo – ove è assai concreto il rischio che gli Stati possano unilateralmente garantire l’ordine internazionale, sulla base di interessi solo nazionali, determinando così il ritorno a vere e proprie forme di anarchia internazionale –, è giusto che concetti come quello di ripudio della guerra, di legittima difesa anche preventiva (come sola forma di guerra lecita), di monopolio della forza da parte delle N.U., vengano chiaramente definiti nella Costituzione. Si tratta, insomma, di costituzionalizzare in qualche modo il vincolo del coinvolgimento dell’ONU o di altre organizzazioni internazionali come la NATO, nella gestione delle crisi, come condizione di ”procedibilità“ degli interventi miliari decisi dagli Stati. Affermare esplicitamente che un intervento senza l’ONU certamente non è guerra lecita, a meno che esso non si configuri come legittima difesa, può prevenire laceranti conflitti politici, ma non risolve il problema come nel caso più che giustificato dell’intervento Nato in Kossovo, di fronte al rischio di un genocidio della popolazione albanese.
E tuttavia, con riferimento alla nozione di legittima difesa o di ingerenza umanitaria, occorre in un certo senso tipizzare le azioni consentite, proprio per evitare che si torni agli abusi interpretativi che hanno caratterizzato le società internazionali ”anarchiche“; ci riferiamo insomma all’attitudine da sempre manifestata dagli Stati di presentare le aggressioni militari come reazioni preventive ad una minaccia grave e concreta, unilateralmente interpretata però come tale dagli stessi Stati che decidono gli interventi militari.

|