Le proposte programmatiche della Rosa nel pugno
INDICE
Art. 1 Il Partito
Art. 2 Gli iscritti
Art. 3 L'adesione di soggetti collettivi
Art. 4 I Congressi
Art. 5 Il diritto di voto
Art. 6 Il Congresso Nazionale
Ar. 7 Il Consiglio Nazionale
Art. 8 Il Comitato Direttivo Nazionale
Art. 9 Il Segretario
Art. 10 Il Tesoriere
Art. 11 Il Comitato regionale
Art. 12 Federazione provinciale, comitato comunale e sezione territoriale
Art. 13 Decadenza degli organi elettivi
Art. 14 I gruppi parlamentari e consiliari
Art. 15 Le commissioni di garanzia
Art. 16 Le candidature
Art. 17 Incompatibilità
Art. 18 La federazione giovanile socialista
Art. 19 Regola antidiscriminatoria
Art. 20 Patrimonio e risorse finanziarie
Norme transitorie
ART 1 - Il partito
I Socialisti democratici italiani si richiamano ai principi di libertà , di giustizia sociale e di pace, che sono stati alla base della fondazione del partito dei lavoratori italiani nel 1892 a Genova. Il riformismo è il riferimento principale delle iniziative politiche e programmatiche del partito alimentato da diverse concezioni di vita o da differenti ispirazioni religiose. Laicità, antitotalitarismo,diritti umani, civili e sociali, democrazia paritaria, europeismo, federalismo, valorizzazione delle autonomie locali e tutela dell'ambiente sono cardini dell'azione dello SDI. I Socialisti democratici italiani sono parte della grande famiglia del socialismo europeo e nell'Internazionale Socialista.
ART. 2 - Gli iscritti
L'iscrizione ai Socialisti democratici italiani è individuale, comporta l'accettazione dello Statuto e del versamento della quota annuale stabilita dal Comitato Direttivo nazionale e delle integrazioni deliberate dai Comitati regionali entro limiti percentuali indicati dal Comitato Direttivo Nazionale. Ogni iscritto è chiamato a partecipare all'elaborazione della linea politica ed all'adozione democratica degli atti del partito. L'iscrizione è incompatibile con la militanza in altri partiti o movimenti concorrenti e contrapposti ai Socialisti democratici italiani. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto la vita associativa degli iscritti è regolata dal principio dell'osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza e dal riconoscimento dei diritti delle minoranze. Agli iscritti è riconosciuta piena liberà di pensiero di credo e di espressione, nel rispetto dei principi fondamentali dei Socialisti democratici italiani. Agli iscritti è richiesta una rigorosa condotta morale e la massima trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte. La domanda di iscrizione è firmata dal richiedente che deve corredarla con dati personali anagrafici e professionali, indicando l'eventuale curriculum politico ed associativo e le eventuali notizie relative a procedimenti di ordine giudiziario. La domanda di iscrizione deve essere presentata nella struttura di base del Partito va trasmessa in ogni caso alla struttura di base competente per l'approvazione. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere motivato; contro di esso è ammesso ricorso all'istanza superiore di partito.
ART. 3 - L'adesione di soggetti collettivi
Possono aderire ai Socialisti democratici italiani soggetti collettivi, quali associazioni culturali, professionali, di lavoro o di impegno sociale. Tale adesione da diritto ai singoli membri di dette associazioni di partecipare alla vita del partito, senza diritto di voto, per la quale è richiesta l'iscrizione individuale. Le associazioni aderenti possono avere una rappresentanza consultiva negli organi del partito nelle forme previste da una intesa stipulata tra partito ed associazioni medesime.
ART 4 - I Congressi
I Congressi si svolgono in via ordinaria ogni due anni. Inoltre, gli iscritti possono essere consultati in sede locale, regionale e nazionale con referendum su temi o scelte politiche specifiche.
ART. 5 - Diritto di voto
Ogni iscritto ha diritto di voto nell'istanza territoriale di appartenenza. In ogni istanza del Partito il voto è palese, salvo per le deliberazioni riguardanti le nomine di persone, che al contrario devono avvenire a scrutinio segreto.
ART. 6 - Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è il massimo organi deliberante: stabilisce la linea e gli orientamenti generali del Partito ed assume ogni altra decisione necessaria impegnativa e vincolante per tutte le istanze del Partito. Elegge, il Segretario il Consiglio Nazionale, la Commissione Nazionale di garanzia e il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
ART. 7 - Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale, convoca il Congresso Nazionale elegge il Presidente del Partito, elegge il Comitato Direttivo Nazionale, può nominare uno o più Vicesegretari assume le decisioni politiche nell'ambito della linea stabilita dal Congresso delibera i regolamenti ed assume le altre decisioni necessarie alla vita del Partito. Il Consiglio Nazionale è costituito da almeno 2/3 di rappresentanti designati dalle istanze regionali del Partito. Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza e presiede il Consiglio Nazionale. É votato dal Consiglio Nazionale con la maggioranza del 51% dei componenti, tra i suoi membri che hanno svolto importanti ruoli politici e istituzionali.
Art. 8 - Il Comitato Direttivo Nazionale
Il Comitato Direttivo Nazionale è responsabile dell'attività del Partito e dell'attuazione della linea politica deliberata dal Congresso e dal Consiglio Nazionale. Nomina il Comitato Esecutivo che assume i compiti di gestione, il Tesoriere Nazionale ed approva i bilanci preventivi e consuntivi del Partito.
Art. -9- Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Congresso Nazionale e rappresenta politicamente e legalmente il Partito nella sua unità, ne presiede e ne coordina l'attività. Egli è indicato, quale rappresentante legale, alla riscossione di contributi pubblici destinati al Partito ed ha la facoltà di rilasciare o di revocare deroghe e procure a terzi inerenti alla funzione di rappresentante legale del partito in generale o per singoli atti specifici. Nel caso di sfiducia al Segretario, con la maggioranza del 51% dei componenti del Consiglio Nazionale, è necessario convocare il Congresso Nazionale entro i 60 giorni successivi. Nel caso in cui il Segretario rassegna le dimissioni, la surroga è votata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza del 51% dei componenti.
Art. 10 -Il Tesoriere
Il Tesoriere ha la rappresentanza amministrativa e la responsabilità della gestione finanziaria del patrimonio nazionale del partito. Il Tesoriere può essere coadiuvato da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Comitato Direttivo Nazionale.
Art. 11 - Il Comitato regionale
Il Comitato regionale dei Socialisti Democratici Italiani eletto dal Congresso regionale, è il massimo organismo rappresentante la continuità politica regionale, ha il compito di coordinare l'attività delle Federazioni provinciali del Partito delle regione. E' rappresentato e diretto dal Segretario Regionale eletto direttamente dal Congresso regionale. Il Comitato regionale delibera ed attua autonomamente la linea politica regionale nel quadro delle linee stabilite dal Congresso Nazionale e dagli organi nazionali del partito. Il Congresso regionale, può deliberare un proprio statuto e relativi regolamenti attuativi, nel rispetto dei principi e della norma dello Statuto nazionale. Sui casi di controversie la decisione spetta alla Commissione Nazionale di Garanzia.
Art. 12 - Federazione provinciale, comitato comunale e sezione territoriale.
Il Congresso regionale o, su delega dello stesso, il Comitato regionale deliberano sulla articolazione delle strutture di Partito nella Regione, stabilendo l'istituzione o meno, secondo le esigenze organizzative, di quelle normalmente previste (Sezione Territoriale, Comitato comunale, Federazione provinciale.) La Federazione provinciale è rappresentata e diretta dal Segretario provinciale eletto direttamente dal Congresso provinciale. Le procedure per l'elezione degli organismi dirigenti sono identiche a quelle in vigore per i comitati regionali .
Art. 13 - Decadenza degli organi elettivi.
Gli Organi elettivi decadono se si dimette il 51% dei componenti. Possono essere sciolti nel caso di grave violazione normativa o di gravi carenze organizzative, dell'organo di livello superiore, che provvede alla nomina di un commissario per la convocazione del Congresso; in caso di inadempienza decide il Comitato Esecutivo Nazionale.
Art. 14 - I Gruppi Parlamentari e Consiliari.
I Gruppi Parlamentari e Consiliari dei Socialisti democratici italiani hanno piena autonomia per la loro gestione e per le decisioni amministrative e di competenza. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.
Art. 15 - Le Commissioni di Garanzia.
Le Commissioni di Garanzia assumo decisioni sull'osservanza dello Statuto, sulla legittimità degli atti politici, sull'osservanza dei doveri morali e politici degli iscritti, nonché su eventuali controversie relative agli Statuti regionali. Avverso alle decisioni delle Commissioni di Garanzia è consentito ricorso alle Commissioni di livello superiore. Un apposito regolamento, redatto ed approvato dalla Commissione Nazionale di Garanzia indica le norme di funzionamento, le competenze e le procedure delle Commissioni regionali e provinciali assicurando i diritti di chi è sottoposto a giudizio. Ciascuna Commissione elegge un Presidente ed un Segretario. I provvedimenti disciplinari di competenza della Commissione di Garanzia sono secondo la gravità dei casi: il richiamo, la sospensione dal partito, l'annullamento dell'iscrizione.
Art. 16 - Le Candidature.
Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall'istanza di partito di pari livello sentite le istanze competenti del territorio elettorale. Sulle decisioni assunte è ammesso ricorso all'istanza di livello superiore. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico. Le designazioni dovranno prevedere anche consultazioni preventive delle istanze di base e dovranno tener conto delle articolazioni sociali e politiche presenti nel partito.
Art. 17 - Incompatibilità.
Le cariche di Segretario regionale e provinciale dei Socialisti democratici italiani sono incompatibili con la carica di Parlamentare nazionale e Assessore regionale. I Comitati regionali possono stabilire eventuali ulteriori incompatibilità, attuando il principio tendente ad evitare situazioni di controllori controllato ed il cumulo degli incarichi, al fine di garantire l'efficienza e la linearità nello svolgimento delle mansioni affidate. Eventuali deroghe dovranno essere motivate per eccezionalità e approvate, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti sia dall'organo direttivo dell'istanza interessata sia dall'organo direttivo dell'istanza superiore.
Art. 18 - La Federazione Giovanile Socialista.
I Socialisti democratici italiani riconoscono la F.G.S. Federazione dei Giovani Socialisti Democratici, come autonoma organizzazione giovanile, ad essa unita da un patto di reciproca collaborazione, con diritto di rappresentanza consultiva in tutti gli organi di partito e di cui aderenti possono chiedere l'iscrizione al partito al compimento del 16° anno di età.
Art. 19 - Regola Antidiscriminatoria.
Negli incarichi direttivi del partito e nelle candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3. L'eventuale deroga deve essere motivata nel provvedimento di nomina. Sulla legittimità delle motivazioni è ammesso ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.
Art. 20 - Patrimonio e risorse finanziarie.
Il patrimonio e le risorse finanziarie del partito sono costituite in modo autonomo in sede nazionale, regionale e locale. Provengono dalle quote di iscrizione ripartite dal Comitato Direttivo Nazionale del partito tra Direzione, Comitati Regionali e Federazioni, da contributi straordinari sottoscrizioni o altri atti di liberalità e da rimborsi o contributi pubblici previsti dalla legge. Il Tesoriere opererà affinché i Comitati Regionali e le Federazione possano disporre altresì di un adeguato contributo proveniente dal rimborso elettorale erogato dallo Stato a seguito delle consultazioni Europee Nazionali e Regionali. Il reperimento delle risorse ed il loro utilizzo deve avvenire in modo conforme alle leggi, in condizioni di evidente trasparenza.
Norma transitoria.
Nelle Regioni a Statuto Speciale lo SDI può essere rappresentato da autonome organizzazioni socialiste ad esso legate da un patto federativo che definisca i reciproci rapporti. |